La presentazione del modello 730/2016

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che a partire dal 15 Aprile 2016, il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione del contribuente, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 7 luglio.

 

Premessa
 
L’art.1 comma 1 del D.Lgs. 175/2014 prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in  Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possa rendere disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri  del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
Il modello 730 precompilato verrà messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 7 luglio.
 
 
Modalità di presentazione del modello 730
 
Ai fini della presentazione del modello, in qualità di contribuente ha la possibilità di scegliere tre differenti canali di invio:
 
  • presentazione autonoma;
  • tramite sostituto d’imposta;
  • con Caf/ intermediario abilitato.
 
Presentazione autonoma – con tale tipo di presentazione il contribuente accede direttamente alla precompilata con l’utilizzo del codice Pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi; una volta venuto in possesso della dichiarazione il contribuente può:
  • accettarla senza apportare modifiche;
  • modificarla, inserendo eventualmente un reddito o una spesa non riportata nella precompilata.
In quest’ultimo caso il contribuente qualora le modifiche apportare determinano un rimborso superiore a 4.000 euro, ovvero in presenza di elementi di incoerenza, potrebbe essere sottoposto ai controlli preventivi in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, a tal proposito, che questa nuova forma di controllo è svincolata dal precedente requisito della presenza di familiari a carico (comma 949 Legge 208 del 28 dicembre 2015).
Presentazione tramite sostituto d’imposta – In alternativa alla presentazione autonoma, il contribuente ai fini della presentazione può incaricare il sostituto d’imposta, ma solo se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale; Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF. Il sostituto incaricato deve inoltrare il modello entro il 7 luglio, consegnando al contribuente, entro la medesima data, copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3). Per quanto riguarda i controlli vale quanto detto per la presentazione diretta.
Presentazione tramite Caf/intermediario abilitato – Questo tipo di presentazione è quello generalmente scelto per la maggior parte dei contribuenti, visto il tipo di adempimento che per quanto vorrebbe essere semplificato dall’Agenzia richiede comunque specifiche competenze; il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata; per ogni dichiarazione conforme il professionista abilitato rilascia un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). In caso di apposizione di un visto di conformità infedele, il professionista risponde personalmente per imposta, sanzioni e interessi, salvo riavvalersi sul contribuente in caso di condotta dolosa o gravemente colposa di quest’ultimo. Permangono i controlli documentali in capo al professionista, nonché i controlli di sussistenza delle condizioni soggettive sul contribuente. Secondo le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia, i controlli preventivi non vengono effettuati in caso di presentazione di dichiarazione tramite Caf/intermediario abilitato anche qualora la stessa sia stata modificata rispetto a quella originariamente presente sul sito dell’Agenzia.
 
E’ opportuno ricordare che è ancora possibile optare per la compilazione del modello 730 ordinario tramite i canali tradizionali, non considerando quindi il 730 precompilato. Tale scelta diventa obbligata qualora per il contribuente non sia disponibile la precompilata, come avviene ad esempio per un soggetto che nel 2015 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi perché ad esempio esonerato.
 
La scelta più conveniente
 
In questa tabella vogliamo mettere in evidenza quelli che possono essere gli aspetti positivi e negativi collegati alla scelta delle tre modalità di presentazione di cui sopra:
 
  VANTAGGI SVANTAGGI
PRESENTAZIONE DIRETTA
  • No controlli documentali se il modello è accettato senza modifiche
  • Nessun costo da sostenere
  • Comodità di gestione della dichiarazione
  • Possibili controlli preventivi se il modello viene “modificato”
  • Complessità di gestione dei dati da inserire nelle parti non precompilate del modello
  • Richieste competenze su alcuni voci di spese detraibili/deducibili
SOSTITUTO D’IMPOSTA
  • Nessuna abilitazione richiesta
  • Nessun costo per il contribuente
  • Dati necessari al conguaglio sono immediatamente disponibili per il sostituto d’imposta
  • Possibili controlli preventivi
  • Il sostituto d’imposta deve comunicare entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale
CAF / PROF.ABILITATO
  • Controlli documentali a carico del professionista
  • Responsabilità a carico del professionista/visto di conformità
  • Rimborso diretto e immediato anche in caso di presentazione del modello con modifiche in presenza di elementi di incoerenza e di rimborsi superiori a € 4.000 (stando alle istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
  • Costi da sostenere per l’assistenza

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