Stabilità 2016 e riscossione: nuova dilazione per le cartelle

Il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016, nella versione approvata dalla Camera, prevede, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, la possibilità di essere riammessi alla dilazione. In particolare, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed è limitato al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 venga eseguito il versamento della prima rata scaduta. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla nuova rateizzazione. È esclusa ogni ulteriore proroga. Inoltre, prima di ammettere la nuova rateazione, l’agente della riscossione deve verificare che il contribuente non risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare pari ad almeno 10mila euro. In questa circostanza, la nuova rateazione può essere concessa limitatamente agli importi superiori al debito “segnalato”.Il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016, nella versione approvata dalla Camera, prevede, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, la possibilità di essere riammessi alla dilazione. In particolare, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 ed è limitato al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 venga eseguito il versamento della prima rata scaduta. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla nuova rateizzazione. È esclusa ogni ulteriore proroga. Inoltre, prima di ammettere la nuova rateazione, l’agente della riscossione deve verificare che il contribuente non risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare pari ad almeno 10mila euro. In questa circostanza, la nuova rateazione può essere concessa limitatamente agli importi superiori al debito “segnalato”.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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